La Regolarizzazione del Magazzino
Introduzione
La L. 213/2023 (Legge di bilancio per il 2024) ha stabilito, all’articolo 1 commi da 78 a 85, la possibilità di regolarizzare (in aumento o in diminuzione) il valore delle esistenze iniziali di magazzino dell’esercizio in corso al 30.09.2023.
La normativa prevede un rimando ad un Decreto nel quale sarebbero stati stabiliti i coefficienti di maggiorazione necessari per la determinazione degli importi da pagare per usufruire della regolarizzazione.
Tal decreto è stato finalmente emanato in data 24.06.2024 e risulta oggi regolarmente pubblicato e pienamente in vigore.
Nella maggioranza dei casi stiamo quindi parlando della possibilità di regolarizzare le rimanenze iniziali iscritte nei bilanci al 01.01.2023.
Cosa può essere rettificato:
- Magazzino di materie prime, semilavorati, beni finiti, merci
Cosa NON può essere rettificato:
- Valore delle esistenze iniziali di commesse infrannuali o lavori ultrannuali
Chi può giovarsi della opportunità di rettificare il magazzino:
- Le imprese in contabilità ordinaria che adottano i Principi Contabili Nazionali
Sono naturalmente escluse le Imprese in contabilità semplificata per le quali, come si sa, gli acquisti sono considerati di competenza dell’esercizio in cui sono effettuati (non rilevano le Rimanenze di fine/inizio anno).
Procedure contabili di regolarizzazione
Sono diverse a seconda del fatto che la regolarizzazione assuma dimensioni “rilevanti” o “non rilevanti” nell’ambito dei volumi aziendali.
Trattasi di concetti assolutamente relativi e rimessi alla sensibilità del redattore del bilancio, ma in ogni caso da ben valutare in quanto questa prima decisione avrà influenza significativa sul risultato economico di fine anno.
Infatti:
in caso di regolarizzazione NON rilevante (in aumento o in diminuzione) l’iscrizione del maggiore (minore) valore delle esistenze iniziali di magazzino vedrà come contropartita una sopravvenienza passiva o una sopravvenienza attiva. Nessuna conseguenza sul Conto Economico in quanto i maggiori(minori) valori iscritti si elidono con le sopravvenienze (di segno rispettivamente opposto rispetto alle nuove iscrizioni)
Di conseguenza, l’effetto di una regolarizzazione di importo relativo (NON rilevante) si esaurirà nel bilancio dell’esercizio oggi in chiusura in quanto movimenta direttamente poste di costo e di ricavo (di segno opposto ma di importo uguale) del Conto Economico.
Al contrario nel caso di regolarizzazione rilevante la contropartita non potrà che avere come contropartita una posta del Patrimonio Netto.
Nel caso di regolarizzazione di importo significativo (rilevante) l’effetto è di impatto più “definitivo” in quanto modifica la consistenza del Netto dui Bilancio.
Quanto costa e quando si paga?
Si distingue tra il caso di aumento e quello di riduzione delle Rimanenze Iniziali.
Nel primo caso la normativa prevede il pagamento di una imposta sostitutiva dell’IRPEF/IRES/IRAP pari al 18% calcolata sul maggior valore iscritto
Nel secondo caso il Contribuente è tenuto a pagare:
- Imposta sostitutiva del 18% sulla differenza tra il prodotto del valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione e il valore eliminato
- IVA (aliquota media sulle cessioni del periodo) sul prodotto del valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione.
I coefficienti di maggiorazione sono stati approvati come detto con D.M. 24.06.2024 e variano in relazione al codice ATECO e alle dimensioni aziendali. Sono numerosissimi e differenziati tra loro in maniera anche significativa. Sono tutti superiori ad 1 e, in alcuni casi, soprattutto quelli relativi ad attività specialistiche, superano anche il 4.
Ciò significa che la base sulla quale applicare l’imposta sostitutiva del 18% (e anche l’IVA in caso di riduzione del magazzino) sarà sempre superiore rispetto al valore della rettifica introdotta.
Entrambe le imposte dovute dovranno essere versate in due rate di pari importo, in corrispondenza delle scadenza tipiche della dichiarazione dei redditi per ciò che attiene al saldo 2023 e 2° acconto 2024 (31.07.2024 e 30.11.2024).
E’ conveniente?
Senz’altro l’accesso alla regolarizzazione del magazzino non è economico.
I due oneri per i quali si prevede il versamento (imposta sostitutiva e, in caso di riduzione, IVA) sommano talvolta a somme molto importanti, e questo senza alcun dubbio ridurrà in maniera molto significativa la popolazione di Imprese che avrebbe la necessità di procedere alla regolarizzazione di una posta che nel tempo è possibile che sia stata interessata da errori di maggiore o minore rilevanza.
Resta comunque un provvedimento da valutare per coloro che, e siamo quasi sempre nel caso di rilevanza dell’errore commesso nel passato, possono ristabilire in via assolutamente legittima il valore delle rimanenze di inizio esercizio altrimenti corrotte.
Di pari passo la consistenza patrimoniale della società potrà essere ricondotta alla reale capacità della stessa di sopportare eventuali perdite future o oneri connessi ad operazioni straordinarie in programma.
In ogni caso l’attività finalizzata alla valutazione della opportunità di accesso alla misura non può mancare nell’agenda degli impegni di breve periodo di tutti i coloro che gestiscono bilanci nei quali la componente magazzino assume importanza significativa.
Alessandro Turini
Dottore Commercialista e Revisore Contabile