La Malattia

Per malattia (non professionale) si intende lo stato patologico che comporta l’incapacità temporanea al lavoro e, di conseguenza, la sospensione del rapporto di lavoro. A tal riguardo, l’articolo 2110 del Codice Civile dispone l’obbligo per il datore di conservare il posto di lavoro al dipendente ammalato per un determinato periodo, chiamato comporto, e di corrispondere allo stesso la retribuzione o un’indennità.

La durata del periodo di comporto è prevista dalla legge o dai contratti collettivi: per esempio l’articolo 6, comma 4, del RDL n. 1825/1924 fissa la durata del periodo di comporto solo per la categoria degli impiegati, differenziandola in base all’anzianità di servizio del lavoratore. In particolare è prevista la conservazione del posto per un periodo di:

  • 3 mesi, per l’impiegato con un’anzianità di servizio non superiore a 10 anni;

  • 6 mesi, per l’impiegato con un’anzianità di servizio di oltre 10 anni. 

Naturalmente, per gli impiegati, sono fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute nei CCNL.

Per gli operai invece la durata del periodo di comporto è disciplinata dalla contrattazione collettiva (per esempio, il CCNL Commercio prevede all’art. 175 che: “Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni (giorni di calendario) in un anno solare, trascorso il quale perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento(...)” )

Nell’ipotesi in cui lo stato di malattia si prolunghi oltre il termine finale di conservazione del posto:

  • Ciascuna delle parti può recedere dal rapporto di lavoro;

  • In assenza di una manifestazione di volontà di recesso, il rapporto rimane sospeso senza decorrenza dell’anzianità di servizio per alcun istituto.

Affinché la malattia legittimi l’assenza e dia luogo all’erogazione di prestazioni economiche e assistenziali a favore del lavoratore, è necessario che quest’ultimo adempia agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dai contratti collettivi, nei confronti del datore di lavoro ed eventualmente dell’INPS (se si tratta di un lavoratore per il quale è prevista l’erogazione dell’indennità a carico dell’Istituto). Tali obblighi sono:

  • Comunicare l’assenza. La comunicazione deve essere tempestiva ed ha lo scopo di giustificare l’assenza del lavoratore dal luogo di lavoro.

  • Produrre idonea documentazione giustificativa. Per ottenere l'indennità di malattia, è necessario che l'infermità venga documentata dal lavoratore, tramite il medico, all’Inps e al datore di lavoro, mediante apposita certificazione. A seguito di varie disposizioni di legge i certificati medici di malattia di tutti i lavoratori dipendenti sono inviati solo per via telematica dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che li rilascia, direttamente all'Inps, che li mette a disposizione dei datori di lavoro, sempre per via telematica. Il datore di lavoro dovrà prendere visione delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi esclusivamente dei servizi resi disponibili dall'Inps. In ogni caso il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica dal medico.  Qualora il medico non riesca a stampare il certificato, rilascia al lavoratore il numero di certificato e connettendosi sul sito dell’INPS potrà visualizzare la certificazione. In caso di prosecuzione della malattia oltre la prognosi il lavoratore, per conservare il diritto all’indennità, è tenuto a documentare la circostanza mediante certificazione medica di continuazione della malattia, in caso contrario non avrà diritto alla retribuzione della malattia.

La certificazione (inizio, continuazione, ricaduta) è composta da due parti:

  • "il certificato di malattia", che il medico invia all'Inps, contiene la prognosi e la diagnosi, oltre a tutti i dati riguardanti il lavoratore;

  • "l'attestato di malattia", per il datore di lavoro, nel quale è indicata la sola prognosi (senza la diagnosi, in osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali).

  • Obbligo di reperibilità. Il lavoratore deve indicare al medico l’indirizzo in cui intende trascorrere la convalescenza e deve farsi trovare in determinate fasce orarie (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 comprese domeniche e festivi). Gli accertamenti sanitari possono essere richiesti dal datore di lavoro, dall’INPS, o dalla struttura sanitaria pubblica indicata dall’Istituto e devono essere effettuati entro lo stesso giorno della richiesta, qualora quest’ultima sia stata fatta prima di mezzogiorno, ovvero nella giornata successiva negli altri casi. Per lo stesso lavoratore non può essere fatta nella stessa giornata altra richiesta di visita di controllo.

In caso di assenza del lavoratore, durante le fasce di reperibilità, alla visita di controllo domiciliare, il medico lascia l’invito a recarsi, il giorno successivo non festivo, alla visita di controllo ambulatoriale. Qualora il lavoratore non si presenti alla visita, l’INPS ne dà comunicazione al datore di lavoro e invita il lavoratore a fornire le proprie giustificazioni entro il termine di 10 giorni.

L’assenza ingiustificata in occasione della visita è sanzionata come segue:

  • Prima visita di controllo: il lavoratore perde il diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia per i primi 10 giorni di malattia;

  • Seconda visita di controllo: il lavoratore perde il diritto al trattamento di malattia nella misura del 50% per l’ulteriore periodo successivo ai primi 10 giorni;

  • Terza visita di controllo: viene interrotta, dalla data in cui viene riscontrata tale ultima assenza e fino al termine del periodo di malattia, la corresponsione delle prestazioni economiche a carico dell’INPS.

Le sanzioni non vengono irrogate nel caso di ricovero ospedaliero, per assenza con giustificato motivo e nel caso in cui i periodi di assenza erano già stati accertati da precedente visita di controllo.

MISURA DELL’INDENNITA’ ECONOMICA DI MALATTIA

Il diritto all’indennità giornaliera di malattia sorge dalla data di effettivo inizio del rapporto di lavoro e permane per tutta la durata di questo.

Il periodo di assenza per malattia coperto da indennità previdenziale è sempre valutato in giorni di calendario, feriali o festivi, e può raggiungere un massimo di 180 giorni nell’arco di un anno di calendario.

L’indennità giornaliera previdenziale spetta dal quarto giorno di malattia secondo il principio che prevede la non indennizzabilità dei primi tre giorni, il cd “periodo di carenza”. Ai fini del computo delle giornate indennizzabili è necessario avere riguardo della qualifica di inquadramento del lavoratore ed al settore di appartenenza. Pertanto:

  • Con riferimento ai lavoratori aventi qualifica di operaio, l’indennità spetta per tutte le giornate feriali comprese nel periodo di malattia; sono escluse quindi le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali;

  • Per i lavoratori aventi qualifica di impiegato invece l’indennità spetta per tutte le giornate comprese nel periodo di malattia. Con esclusione delle festività nazionali cadenti la domenica.

L’indennità di malattia da corrispondersi per le giornate indennizzabili, è dovuta in misura percentuale della retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore. Quest’ultima viene definita dall’INPS secondo specifici criteri: devono essere computati gli elementi retributivi che hanno costituito la retribuzione percepita nel mese precedente quello di inizio della malattia; da quest’ultimo importo deve essere ricavato il valore giornaliero, applicando due diversi meccanismi di calcolo a seconda che si tratti di lavoratore avente qualifica di operaio o qualifica di impiegato.

Pertanto, il divisore sarà:

  • Per i lavoratori qualificati operai: il numero delle giornate effettivamente lavorate, delle ferie, festività e permessi retribuiti goduti nel mese nell’ipotesi di operai a paga oraria; uguale a 26 qualora si tratti di operai a paga mensilizzata che abbiano lavorato l’intero mese.

  • Per gli impiegati: il valore fisso 30 in presenza di mese interamente lavorato o, in caso contrario, il divisore sarà determinato sulla base delle giornate di calendario.

L’importo ottenuto deve essere, poi, maggiorato dei ratei di mensilità aggiuntive, il cui importo dovrà essere ricondotto al valore giornaliero applicando anche in questo caso divisori differenti, precisamente:

  • Un divisore uguale a 30, nel caso di impiegati;

  • Un divisore uguale a 25, nel caso di operai.

Stabilito l’importo della retribuzione media globale giornaliera, la misura dell’indennità spettante al lavoratore viene determinata, per ciascun evento, con riferimento al settore di appartenenza della ditta e tenuto conto della durata dell’evento malattia indennizzabile, secondo i seguenti criteri individuati dall’art. 10 della Circolare INPS n.134368 del 1981: 

dal 4° al 20° giorno il 50% della retribuzione media giornaliera e dal 21° al 180° giorno il 66,66% della retribuzione media giornaliera. 

Tali percentuali devono essere ridotte ai 2/3 nel caso di malattia insorta durante lo stato di disoccupazione o di sospensione e ai 2/5 durante il ricovero in ospedale per i lavoratori non aventi familiari a carico.

In alcuni casi invece l’onere della retribuzione è totalmente a carico del datore di lavoro poiché l’INPS non riconosce il pagamento della malattia. Ad esempio l’integrazione non spetta agli impiegati, ai quadri e ai dirigenti del settore Industria e agli impiegati e ai dirigenti del settore Agricoltura. 



LA LORDIZZAZIONE

Nella gestione delle integrazioni di malattia a carico ditta rispetto a quanto erogato dall’INPS, va eseguita la cosiddetta lordizzazione per evitare che il dipendente percepisca una retribuzione più elevata del normale in virtù del fatto che l’indennità corrisposta dall’INPS è esente da contribuzione.

La formula per il calcolo del coefficiente di lordizzazione, che dipende dalla percentuale dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, è la seguente:

100/100 - % contributi a carico del lavoratore


SOSPENSIONE DEL DIRITTO ALL’INDENNITA’

Il diritto all’indennità giornaliera di malattia è sospeso nei casi in cui il lavoratore:

  • Si dedichi, durante la malattia, ad attività retribuite;

  • Non consenta, senza giustificato motivo, l’effettuazione della visita medica di controllo o degli accertamenti sanitari disposti nei suoi confronti;

  • Alteri o falsifichi certificati medici o qualsiasi altra documentazione, salva l’esistenza dei presupposti per l’azione penale;

  • Sia in stato di detenzione durante la malattia;

  • Non osservi il divieto di uscire di casa prescritto dal medico curante, o compia atti che possano pregiudicare il decorso della malattia o tenga un contegno pregiudizievole alla possibilità di esercizio dell’attività professionale.

I provvedimenti di sospensione sono attuati dalla competente sede INPS e sono notificati all’interessato tramite lettera raccomandata. Nel caso in cui il pagamento dell’indennità venga effettuato dai datori di lavoro i provvedimenti devono essere comunicati a quest’ultimi ai fini dell’applicazione delle sanzioni.

FINE DELLA MALATTIA

Per termine della malattia si intende il momento in cui il lavoratore riacquista la capacità lavorativa (di norma il giorno successivo alla scadenza della prognosi, alla quale non segue quindi un’ulteriore certificazione).

Nessuna disposizione inoltre prevede il rilascio di un certificato che attesti la fine della malattia. Nel caso in cui invece la malattia sia in corso ed il dipendente intenda riprendere in anticipo l’attività lavorativa, è necessario un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.


Benedetta Rea
Consulente del lavoro

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