La Patente a Crediti
Dal 1 novembre è ormai entrata a pieno regime la famosa “Patente a Crediti”, un importante documento che le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono obbligati a possedere.
Sono esclusi invece coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc).
I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese - non necessariamente qualificabili come imprese edili - ed i lavoratori autonomi.
Sono invece esclusi dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs.n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.
AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione in Camera di Commercio;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
c) possesso DURC in corso di validità;
d) possesso del DVR;
e) possesso del DURF (questo obbligatorio solo in presenza di appalti o subappalti superiori a 200mila euro)
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati, a partire da gennaio 2025, fino alla soglia massima di cento crediti secondo dei criteri ben precisi, indicati nella Circolare n°4/2024 dell’INL.
I criteri possono essere ricollegabili in ragione della storicità dell’azienda:
In relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro:
In relazione ad attività, investimenti o formazione indicati nelle seguenti ipotesi:
La decurtazione dei crediti invece è prevista in questi casi:
La patente inoltre può essere sospesa in due casi:
- verificarsi di infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro almeno a titolo di colpa grave;
- verificarsi di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile al datore di lavoro almeno a titolo di colpa grave.
L’eventuale decurtazione dei crediti fino a scendere sotto i 15 punti, comporta l’impossibilità di operare sui cantieri, così come la sospensione o la revoca della stessa.