La Patente a Crediti

Dal 1 novembre è ormai entrata a pieno regime la famosa “Patente a Crediti”, un importante documento che le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono obbligati a possedere.

Sono esclusi invece coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc).

I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese - non necessariamente qualificabili come imprese edili - ed i lavoratori autonomi.

 

Sono invece esclusi dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs.n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.

AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione in Camera di Commercio;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;

c) possesso DURC in corso di validità;

d) possesso del DVR;

e) possesso del DURF (questo obbligatorio solo in presenza di appalti o subappalti superiori a 200mila euro)

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati, a partire da gennaio 2025, fino alla soglia massima di cento crediti secondo dei criteri ben precisi, indicati nella Circolare n°4/2024 dell’INL.

I criteri possono essere ricollegabili in ragione della storicità dell’azienda:

In relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro:

In relazione ad attività, investimenti o formazione indicati nelle seguenti ipotesi:

La decurtazione dei crediti invece è prevista in questi casi:

La patente inoltre può essere sospesa in due casi:

- verificarsi di infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro almeno a titolo di colpa grave;

- verificarsi di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile al datore di lavoro almeno a titolo di colpa grave.

 

L’eventuale decurtazione dei crediti fino a scendere sotto i 15 punti, comporta l’impossibilità di operare sui cantieri, così come la sospensione o la revoca della stessa.

 

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