Il tirocinio extracurriculare
Al contrario di quello che si crede, il tirocinio NON è un rapporto di lavoro bensì un'opportunità pratica e formativa che permette al tirocinante di ottenere un’esperienza concreta nel mondo del lavoro.
Esistono due categorie di tirocini: curriculari ed extracurriculari.
Il tirocinio curricolare si svolge durante gli studi universitari, sono infatti degli stage previsti direttamente dai piani di studio delle università e degli istituti scolastici e rappresentano delle forme di alternanza scuola – lavoro. Il tirocinio extracurriculare, che analizzeremo più nel dettaglio, invece può essere attivato anche da chi non ha conseguito alcun titolo di studio: solitamente è finalizzato all’acquisizione di competenze professionali e all’inserimento nel mondo del lavoro.
Quest’ultimo tipo di tirocinio è disciplinato da normative regionali, pertanto le modalità di attivazione e la regolamentazione variano a seconda della Regione (o addirittura Provincia) in cui il tirocinio viene attivato.
Per l’attivazione, è necessario stipulare una convenzione tra tre soggetti che dovranno successivamente collaborare per l’esatta riuscita dell’esperienza formativa. Questi soggetti sono: L’ente promotore ,l’azienda ospitante ed il suo tutor e naturalmente il tirocinante che riceverà altresì una indennità di partecipazione da parte del soggetto ospitante. L’importo yminimo dell’indennità varia in base ad ogni normativa regionale.
La convenzione inoltre deve obbligatoriamente contenere:
· La tipologia di tirocinio da intraprendere che varia in base alla categoria di appartenenza del tirocinante (es. Disoccupati, neolaureati o neodiplomati, Soggetti con disabilità o categorie svantaggiate).
Il nome del tutor, individuato all’interno della realtà aziendale del soggetto ospitante, che avrà il compito di seguire ed infine valutare il tirocinante durante il suo percorso formativo in azienda.
Gli orari di svolgimento del tirocinio (che dovranno coincidere con quelli del tutor). È da sottolineare che il tirocinante non ha diritto a ferie, permessi o giorni di malattia retribuita e non potrà svolgere la formazione in orari notturni o festivi.
Gli obiettivi finali da conseguire. Inoltre, al termine del tirocinio, al tirocinante sarà consegnato un attestato che confermi le competenze acquisite.
La durata del tirocinio. Questa può subire variazioni in base alla categoria di appartenenza del tirocinante e alle esigenze aziendali. Fatta eccezione dei tirocini conseguiti per le attività stagionali, la durata massima prevista è di 6 mesi (estendibile a 12 per talune categorie e per altre a 24 mesi). Inoltre, tirocinio può essere interrotto prima del tempo concordato, senza necessità di preavviso, da entrambe le parti, senza incorrere in nessuna sanzione.
L’ultimo aspetto da considerare sono i limiti previsti dalla normativa per stipulare un tirocinio. Nello specifico, l’azienda non può attivare un tirocinio con soggetti che sono stati già presenti in azienda (sia come lavoratori che come tirocinanti). Inoltre non è possibile attivare un numero illimitato di tirocini ma si dovrà far riferimento all’organico a tempo indeterminato presente in azienda (0-5 lavoratori a tempo indeterminato: 1 tirocinante - 6-20 dipendenti a tempo indeterminato: 2 tirocinanti - Dai 21 lavoratori in poi, i tirocinanti potranno essere non oltre il 10% dell’organico).
Benedetta Rea
Consulente del lavoro