BONUS MOBILI 2025

Il bonus mobili è la detrazione Irpef prevista dall’articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013, ed è pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Tale agevolazione è stata prorogata anche per l’anno 2025 grazie all’articolo 1, comma 55, L. 207/2024 prevedendo un massimale di 5.000 euro di spesa con una conseguente detrazione massima pari a 2.500 euro recuperabile in 10 quote annuali.

PER QUALI INTERVENTI?

Per fruire dell’agevolazione i beni devono essere destinati all’arredo di un immobile oggetto di un intervento di recupero del patrimonio edilizio con riferimento al quale il contribuente ha beneficiato del bonus casa ex articolo 16-bis, Tuir ovvero di un intervento:

  • di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali (quindi eseguiti su un condominio);

  • di manutenzione straordinaria;

  • di restauro o risanamento conservativo;

  • di ristrutturazione;

  • che dà diritto a fruire del bonus casa acquisti 

  • di ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato da eventi calamitosi, a condizione sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

  • di sismabonus (intervento di riduzione del rischio sismico).

Invece, è escluso l’accesso al bonus mobili a coloro che hanno eseguito interventi di risparmio e riqualificazione energetica (ecobonus) di cui all’articolo 14, D.L. 63/2013.

Per fruire della detrazione per spese sostenute nel 2025 l’intervento edilizio deve essere iniziato dall’1.01.2024.

PER COSA?

I beni oggetto di acquisto devono essere:

  • mobili nuovi, come letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Sono invece escluse le porte, le pavimentazioni (ad esempio, il parquet), le tende e i tendaggi, nonché gli altri complementi di arredo;

  • grandi elettrodomestici nuovi con determinate caratteristiche in termini di classe energetica.

In particolare, la classe energetica deve essere non inferiore a:

  • A per i forni;

  • E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie;

  • F per frigoriferi e congelatori.

Nella spesa sono computabili anche le spese di trasporto e montaggio.

COME? 

Il pagamento della spesa deve avvenire in modalità tracciata e dunque alternativamente: con bonifico bancario o postale ordinario (non necessariamente parlante o speciale) oppure con carta di credito o di debito.

Non è invece ammesso il pagamento a mezzo di assegno bancario o in contanti.

Inoltre, la comunicazione Enea è prevista anche per l’acquisto dei grandi elettrodomestici per i quali il contribuente fruisce della detrazione Irpef del 50%. Tuttavia, la mancata comunicazione, anche se obbligatoria, non determina la perdita del diritto alla detrazione.

Infine, sarà necessario inserire le spese sostenute nella propria dichiarazione dei redditi per fruire della detrazione spettante.

Marco Busdraghi
Dottore Commercialista

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