Il modello 770
Il modello 770 è in scadenza al 31 ottobre 2024 e deve essere utilizzato dai Sostituti d’Imposta per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate quei dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche (per esempio gli estremi dei versamenti effettuati) e più in particolare le ritenute operate su:
redditi di lavoro dipendente e assimilati
redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico
locazioni brevi inserite all’interno della CU
somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d’urgenza.
Tutti i soggetti obbligati devono compilare e inviare ogni anno all’Agenzia delle Entrate il modello con i dati relativi al precedente periodo d’imposta, che è composto principalmente da due sezioni:
1) il frontespizio, contenenti i dati relativi al sostituto, al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione e firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità;
2) altri quadri, che riportano i campi in cui inserire le informazioni di dettaglio e in cui trovano spazio le novità inserite, tra questi:
- Quadro ST: contenente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate, nonché i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate;
- Quadro SX: relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate;
- Quadro SI: relativo al riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati;
- Quadro SK: relativo alla comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti;
- Quadro SS: relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione;
- Quadro SY: relativo a somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da art. 25 del D.L. n. 78 del 2010.
I sostituti d’imposta obbligati a presentare la dichiarazione oggetto di tale trattazione, sono:
- società di capitali
- società di persone
- condomìni;
- enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali)
- enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) con sede nel territorio dello Stato Italiano
- associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti
- società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato
- Trust
- società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato
- gruppi europei d’interesse economico (GEIE)
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- persone fisiche che esercitano arti e professioni
- curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto
La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, direttamente dal Sostituto d’imposta oppure tramite un intermediario abilitato o altri soggetti incaricati. È possibile inoltre inviare il modello anche in “modalità separata”, prevedendo la possibilità per il sostituto di inoltrare separatamente i dati relativi al lavoro dipendente, lavoro autonomo, altre ritenute etc…. È essenziale in questi casi indicare, nell’apposita sezione del frontespizio, il codice fiscale dell’altro intermediario incaricato che trasmetterà le ulteriori parti del modello.
La dichiarazione si considererà effettivamente e completamente presentata nel giorno in cui sarà conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La “prova” di tale presentazione è data dalla comunicazione (cd. “ricevuta”) attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
L'omesso invio del modello 770 nei termini ordinari comporta, naturalmente, l'irrogazione di una sanzione.
Benedetta Rea
Consulente del lavoro