Ecobonus
Se stai pensando di eseguire degli interventi sulla tua abitazione, sul tuo immobile strumentale o bene merce, devi sapere che puoi avere diritto ad importanti agevolazioni fiscali.
Infatti, per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici, l’agevolazione è rappresentata dal cosiddetto “Ecobonus”, introdotto dalla legge 296 del 2006, ed attualmente disciplinato dall’articolo 14 del decreto legge 63/2013.
Questo consiste in una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES, da ripartire in 10 anni, pari al 50% o 65% (e in alcuni casi anche con aliquote anche più elevate) delle spese sostenute.
A differenza del Bonus Casa, per l’Ecobonus i massimali di spesa variano a seconda dell’intervento che viene eseguito.
Chi?
Sono ammessi a fruire della detrazione i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito, che possiedono, a qualunque titolo, l’immobile oggetto di intervento per la riqualificazione energetica.
In particolare, possono fruire dell’Ecobonus:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- le società semplici;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
- gli istituti Autonomi Case Popolari, comunque denominati;
- le cooperative di abitazione a proprietà intera, per lavori di efficientamento che vengono effettuati su immobili delle stesse cooperative e che sono assegnati in godimento ai propri soci.
Hanno diritto alla detrazione:
- il proprietario dell’immobile (compreso anche il comproprietario);
- il nudo proprietario dell’immobile;
- il titolare di un diritto reale di godimento, quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- il comodatario;
- il locatario;
- i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, unito civilmente, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado);
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il convivente more uxorio;
- il promissario acquirente, purché sia stato immesso nel possesso del bene ed esegua gli interventi a proprio carico e il preliminare sia stato registrato.
Su quali immobili?
L’Ecobonus spetta per gli interventi eseguiti su edifici esistenti (ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso), di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali.
Gli edifici interessati dall'agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, presente nell’immobile oggetto di intervento.
Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili, ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.
Inoltre, è bene segnalare che i titolari di reddito di impresa possono fruire della detrazione a prescindere dalla qualificazione degli immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventi come “strumentali”, “beni merce” o “beni patrimoniali”.
Cosa e quanto?
Gli interventi agevolabili ai sensi della normativa sono molteplici, così come lo sono le aliquote connesse a ciascun tipo di intervento eseguito.
In sintesi è possibile riassumere le varie fattispecie nelle tabelle seguenti:
Da sottolineare che l’installazione dell’impianto fotovoltaico, per quanto comporti un’efficientamento energetico dell’edificio, non ricade nell’agevolazione descritta, in quanto tale intervento ricade esclusivamente nel “Bonus Casa” ex art 16-bis del TUIR lettera h).
Per tanto, al netto di eventuali contributi o agevolazioni previsti periodicamente dai vari enti, le spese sostenute per l’installazione di impianti fotovoltaici non risultano agevolabili per i soggetti titolari di reddito d’impresa.
Come?
Per beneficiare della detrazione le modalità cambiano a seconda che a fruirne sia una persona fisica come privato oppure un titolare di reddito d’impresa.
Nel primo caso sarà necessario utilizzare il cosiddetto “bonifico parlante” mentre nell’altra fattispecie questo non sarà necessario.
Inoltre, per beneficiare della detrazione sarà necessario essere in possesso di:
- asseverazione di un tecnico che certifichi i requisiti dei prodotti installati (può essere sostituita da una dichiarazione del produttore);
- Scheda descrittiva degli interventi eseguiti;
- Ape (in alcuni casi non è più richiesta);
- Comunicazione ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori.
Come per il “Bonus Casa”, per le persone fisiche è bene porre attenzione sul concetto di “capienza fiscale”.
Questo perché ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione e non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.
Marco Busdraghi
Dottore Commercialista