Bonus Locazioni
L’articolo 16 del Tuir prevede per quei soggetti che hanno stipulato un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo destinato ad abitazione principale (diverso dall’abitazione principale dei genitori) particolari detrazioni dall’IRPEF per i canoni sostenuti nel corso dell’anno.
Tali detrazioni sono utilizzabili soltanto se si ha un reddito assoggettato ad IRPEF mentre chi percepisce redditi soggetti a regimi d'imposta sostitutivi, come il regime forfettario, non potrà sfruttarne i benefici. Questi variano a seconda delle situazioni soggettive dei locatari e dalle tipologie di contratto stipulate.
Il bonus non consiste in uno “sconto” sull’importo del canone ma in una detrazione che l’inquilino potrà utilizzare per recuperarne una parte attraverso la propria dichiarazione dei redditi.
La detrazione spetta per i primi quattro anni dalla stipula del contratto e in ogni periodo d’imposta dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti.
L’agevolazione dovrà essere calcolata in base al periodo dell’anno in cui l’immobile è destinato ad abitazione principale ed inoltre, nel caso in cui il contratto di locazione sia intestato a più soggetti, dovrà essere suddivisa tra i contestatari.
Nel dettaglio:
Il comma 1 dell’articolo 16 del Tuir prevede una detrazione a favore degli inquilini titolari di contratti di locazione a canone libero (stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998).
Il quantum è pari a:
300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41.
Se il reddito è superiore a tale ultima cifra non spetta alcuna detrazione.
In caso di contratti di locazione a canone concordato l’agevolazione sarà pari a:
495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41.
Se il reddito è superiore a tale ultima cifra non spetta alcuna detrazione.
Inoltre, il comma 1-bis del Tuir introduce una detrazione anche per quelle persone che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel Comune in cui svolgono la propria attività lavorativa o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti a quello della richiesta della detrazione.
In questo caso la detrazione è pari a:
991,60 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
495,80 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41;
a condizione che il Comune in cui il lavoratore trasferisce la propria residenza si trovi ad almeno 100 chilometri dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.
Infine, il comma 1-ter del Tuir prevede una particolare detrazione a favore dei giovani inquilini di età compresa tra i 20 e i 31 anni (non compiuti) che abbiano un reddito non superiore a 15.493,71 euro che adibiscono l’immobile locato a propria residenza (il bonus spetta anche nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’immobile).
In questo caso la detrazione è pari al maggior valore tra l’importo forfetario di 991,60 euro e il il 20% del canone, fino ad un massimo di 2.000 euro.
Ad esempio in caso di contratto con canone annuo di 3.600 euro (300 euro mensili), la detrazione spettante è pari a 991,60 euro in quanto il 20% di 3.600 euro (740 euro) è inferiore all’importo minimo previsto.
Invece nel caso di canone annuo pari a 7.200 euro (600 euro mensili), la detrazione spettante è pari a 1.440 euro in quanto tale importo non supera il tetto massimo dei 2.000 euro.
Marco Busdraghi
Dottore Commercialista