Autoliquidazione INAIL
L’Autoliquidazione INAIL costituisce l’insieme di adempimenti annuali che obbliga i datori di lavoro a comunicare all’Inail (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro), entro il 16 febbraio di ogni anno, le retribuzioni percepite dai lavoratori assicurati nel corso dell’anno al fine di determinare il premio assicurativo da corrispondere all’Inail per assicurare i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I soggetti chiamati a pagare il premio INAIL sono tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose. Gli artigiani sono tenuti ad assicurare anche se stessi, anche nel caso non avessero dipendenti.
La prima cosa da tener presente per il calcolo del premio assicurativo è l’anno di inizio attività per ciascuna P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale). Infatti se l’attività soggetta a rischio è iniziata da più anni il premio da corrispondere sarà dato dal saldo del premio dell’anno precedente, più l’anticipo del premio per l’anno in corso, determinato sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente. In questo caso, se il datore di lavoro presume di erogare per l’anno in corso retribuzioni di importo inferiore a quelle corrisposte nell’anno precedente, potrà calcolare la rata di premio sul minore importo delle retribuzioni, dandone comunicazione motivata all’Istituto entro il 16 febbraio. Se invece, l’attività è iniziata nell’anno precedente, il premio da corrispondere il primo anno è dato dal saldo dell’anno precedente calcolato sulle retribuzioni presunte indicate al momento dell’apertura della posizione assicurativa, più l’acconto per l’anno in corso calcolate sempre sulle retribuzioni presunte. In questo caso non è ammessa la riduzione del presunto.
L’INAIL entro il 31 dicembre di ogni anno notifica al datore di lavoro il tasso applicabile dal successivo 1° gennaio e comunica le basi di calcolo sia per la regolazione che per la rata. Il datore di lavoro, invece, entro il 16 febbraio di ogni anno deve:
provvedere a compilare le dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente erogate nell’anno precedente;
calcolare il premio annuo per la regolazione, sottraendo da questo eventuali sconti (es. sconti ex L. 147/2013 e L. 296/2006) e aggiungendo l’addizionale ex ANMIL (1% del premio al netto degli sconti) e sottrarre da tale importo quello della rata anticipata;
calcolare il premio anticipato per la rata utilizzando il tasso comunicato dall’INAIL per tale anno;
effettuare la somma algebrica degli importi di regolazione e di rata ed eseguire il pagamento dell’importo positivo risultante con modello F24.
La comunicazione delle basi di calcolo è composta da un testo introduttivo nel quale sono indicati:
i riferimenti normativi e le istruzioni per la lettura delle basi di calcolo;
il riepilogo delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni e per il pagamento del premio nonché di eventuali contributi associativi;
le istruzioni per la compilazione dei modelli F24;
il prospetto delle basi di calcolo, nel quale sono indicati tutti gli elementi necessari per il calcolo del premio di autoliquidazione.
CALCOLO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL:
Per procedere all’Autoliquidazione, per prima cosa occorre avere a disposizione gli imponibili INAIL dell’anno precedente di ogni lavoratore. Il premio Inail, infatti si determina applicando a queste retribuzioni imponibili il tasso comunicato dall’Istituto.
Per i lavoratori con orario part time, sia verticale che orizzontale, occorre seguire un determinato procedimento per ottenere l’imponibile retributivo Inail e determinare di conseguenza il corrispondente premio.
Ad esempio, se prendiamo in considerazione un impiegato metalmeccanico di Livello D1 con orario part time al 50% ed i seguenti elementi retributivi:
Paga Base: 1195,31
Contingenza: 514,03
EDR: 10,33
Scatti anzianità: 64,77
Premio Produzione: 14,20
Totale retribuzione Lorda: 1.798,64
dobbiamo tener conto soltanto della paga base con esclusione di ogni altro istituto economico (es. contingenza anche se conglobata nella paga base, scatti di anzianità etc).
Si procederà al calcolo della retribuzione oraria moltiplicando la Paga Base di euro 1195,31 per le 13° mensilità previste dal CCNL METALMECCANICI:
1195,31 * 13 = 15.539,03 EURO
Il risultato deve essere diviso per 2080 che corrisponde a 52 moltiplicato per 40: 52 infatti sono le settimane lavorabili in un anno e 40 corrispondono alle ore di un orario full time.
15.539,03 / 2080 = 7,47
Questo risultato deve essere poi confrontato con i minimali di retribuzione oraria indicati dall’Inail ogni anno. Per quest’anno il minimale corrisponde ad euro 8,09. Tra i due deve essere preso sempre in considerazione quello con importo maggiore, quindi, in questo caso, 8,09.
Successivamente a questo calcolo, si deve procedere con un altro passaggio che servirà a determinare così l’imponibile INAIL:
ore INAIL totali del lavoratore * 8,09 = imponibile/retribuzione INAIL totale annuo
Quindi, sempre in considerazione dell’esempio precedente, supponiamo che il lavoratore abbia sempre svolto normalmente il suo orario di lavoro (senza quindi fare supplementari, altrimenti anche questi dovrebbero essere considerati nel coefficiente orario mensile).
– Ore full time per il CCNL METALMECCANICI: 173
– Ore riproporzionate al part time al 50%: 86,50
Le ore INAIL mensili in questo esempio saranno quindi sempre di 86,50:
86,50 * 12 mesi = 1.038 ore INAIL totali annue
1038 * 8,09 = 8.397,42 IMPONIBILE/RETRIBUZIONE INAIL ANNUO/A
Questo importo verrà poi sommato alle retribuzioni imponibili degli altri dipendenti della medesima azienda ed il totale sarà assoggettato al tasso comunicato dall’Inail, e a norma dell’art. 181, D.P.R. 30 giugno 965, n. 1124, sull’importo ottenuto deve essere applicata un’addizionale in misura pari all’1%.
RIDUZIONI DEL PREMIO ASSICURATIVO
Al premio INAIL possono essere applicati degli sconti previsti dalla Legge, vediamone alcuni:
Riduzione Legge 147/2013, art.1, comma 128
La riduzione si applica sia ai premi ordinari delle polizze dipendenti, sia ai premi speciali unitari delle polizze artigiani. Il beneficio è riconosciuto a seguito di istanza telematica (tramite Modello OT20) da presentare non oltre la scadenza del biennio di attività. L’istanza resta in vigore fino al 31 dicembre dell’anno in cui si completa il biennio e deve essere motivata e corredata dalla documentazione dalla quale risulti l’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Per quanto riguarda le aziende che hanno iniziato l’attività da oltre un biennio, il riconoscimento dello sconto è automatico da parte dell’INAIL.
La misura percentuale della riduzione da applicare ai premi è comunicata dall’INAIL.
Sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo
L’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o 11 per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica a condizione che il datore di lavoro sia in possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
Riduzione del premio per le imprese artigiane
L’articolo 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006, con effetto dal 1° gennaio 2008, ha previsto in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con Decreti Ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione.
Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio.
PAGAMENTO DEL PREMIO DI AUTOLIQUIDAZIONE
Il pagamento all’Inail della rata di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce.
Le somme relative alle scadenze successive a quella del 16 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi ad un tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell’anno precedente da indicarsi da parte del Ministero del Tesoro.
Il pagamento in quattro rate non è ammesso per il conguaglio in caso di cessazione del codice ditta.
Benedetta Rea
Consulente del Lavoro