RIMBORSO IVA ANNUALE

La richiesta a rimborso del credito annuale emergente dalla dichiarazione Iva 2025 per l’anno 2024 è disciplinata dall’articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972; tale richiesta viene inoltrata all’Agenzia delle entrate nell’ambito della stessa dichiarazione IVA, che può essere presentata a partire dal 1° febbraio 2025 e sino al prossimo 30 aprile 2025.

Va da subito evidenziato che tale richiesta, al superare di determinati importi del credito, deve essere accompagnata da una specifica garanzia bancaria o assicurativa, che talvolta può essere sostituita dal visto di conformità.

La garanzia o il visto di conformità non sono sempre necessari, in quanto sono previste delle ipotesi di esonero.

 

Rimborsi di importo fino a 30.000 euro

Entro la soglia di 30.000 euro i rimborsi sono eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, a eccezione della mera presentazione della dichiarazione IVA annuale.

Per queste tipologie di rimborso non sono previsti particolari adempimenti, se non la compilazione dei relativi dati contenuti nel quadro VX del modello di dichiarazione annuale IVA.

 

Indici sintetici di affidabilità: regime premiale

A partire dalle richieste di rimborso del credito Iva maturato nell’anno 2024 si applicano le novità introdotte con il D.Lgs. 1/2024, secondo cui per i contribuenti che accedono al regime premiale ISA la soglia entro cui la richiesta di rimborso Iva non richiede la prestazione di garanzie e l’apposizione del visto di conformità è elevata a 70.000 euro. L’Agenzia delle entrate, tramite il provvedimento n. 205127/2024, ha stabilito che tale beneficio si applica ai contribuenti che per il periodo d’imposta 2023 abbiano raggiunto un livello Isa almeno pari a 9, nonché a coloro che abbiano raggiunto il medesimo punteggio minimo di 9 calcolato come media per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

 

RIMBORSI DI IMPORTO SUPERIORE A 30.000 EURO (SENZA OBBLIGO DI GARANZIA)

 Oltre la soglia di 30.000 euro è possibile ottenere i rimborsi Iva senza prestazione della garanzia a patto che:

- sulla dichiarazione sia apposto il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo). Va tenuto presente che la soglia dei 30.000 euro per i rimborsi deve essere calcolata separatamente rispetto a quella per le compensazioni, pari a 5.000 euro;

- deve essere attestata, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rendere nell’apposito riquadro presente nella dichiarazione Iva, l’esistenza di determinati requisiti:

A - Patrimoniale:

·       Il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%;

·       La consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto all’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata;

·       L’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili.

·       Il requisito di solidità patrimoniale non riguarda i soggetti in contabilità semplificata.

 B - Continuità:

·       In caso di richiesta da parte di società di capitali, non devono risultare cedute nell’anno precedente, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale (ai fini del computo dell’anno precedente deve farsi riferimento alla data di richiesta del rimborso).

 C - Regolarità contributiva:

·       Sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

 

RIMBORSI DI IMPORTO SUPERIORE A 30.000 EURO (CON OBBLIGO DI GARANZIA)

 Nelle situazioni considerate a rischio il rimborso di crediti IVA di importo superiore a 30.000 euro va necessariamente eseguito previa presentazione della garanzia.

Ciò si verifica nei seguenti casi:

a)     soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di 2 anni (no per le start-up innovative);

b)    soggetti passivi ai quali, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiori a percentuali stabilite che variano al variare degli importi dichiarati, pari al:

- 10% degli importi dichiarati, se non superiori a 150.000 euro;

- 5% degli importi dichiarati, se superiori a 150.000 ma non a 1.500.000 euro;

- 1% degli importi dichiarati, se superiori a 1.500.000 euro.

Il rimborso può comunque essere chiesto se tali avvisi sono stati impugnati ottenendo una sentenza definitiva favorevole oppure sono oggetto di annullamento in autotutela o di acquiescenza con saldo integrale del dovuto in data anteriore alla presentazione della dichiarazione;

c)     soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

d)     soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

 

Le ipotesi che autorizzano il rimborso

La richiesta di rimborso non è proponibile in tutti i casi ma solo al verificarsi di determinate condizioni fissate dalla norma (art. 30, D.P.R. 633/1972).

Nel dettaglio:

 

a)    L’aliquota media sugli acquisti è superiore a quella sulle vendite (con uno scarto di almeno il 10%);

b)    Operazioni non imponibili;

c)     Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche;

d)    Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli;

e)     Prevalenza di operazioni non soggette;

f)      Soggetti non residenti;

g)    Minor eccedenza detraibile nel triennio;

h)    Cessazione dell’attività.

 

Società di comodo

Per le società di comodo (ossia quelle che non raggiungono la soglia minima di ricavi, si sensi dell’articolo 30, L. 724/1994) è prevista la preclusione al rimborso del credito Iva, con riferimento al periodo d’imposta nel quale il credito viene esposto in dichiarazione. Si noti che tale preclusione opera anche nel caso in cui la società di comodo adegui in dichiarazione il proprio reddito al minimo previsto dall’articolo 30, L. 724/1994.

 

Marco Busdraghi
Dottore Commercialista

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