Bonus Casa

Se stai pensando di ristrutturare casa devi sapere che puoi avere diritto ad importanti agevolazioni fiscali.

Tra queste, la più conosciuta è sicuramente il cosiddetto “Bonus Casa”, disciplinato dall’articolo 16-bis del T.U.I.R.

Questo consiste in una detrazione dall’IRPEF, da ripartire in 10 anni, pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.

Chi?

Sono ammessi a fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi agevolabili e che hanno sostenuto le spese, se le stesse sono rimaste a loro carico.

Hanno diritto alla detrazione:

- il proprietario o il nudo proprietario;

- il titolare di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;

- i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;

- gli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;

- i soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;

- detentori (locatari, comodatari) dell’immobile. 

La detrazione spetta anche:

- al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);

- al coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;

- al componente dell’unione civile, convivente di fatto del possessore o detentore dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato;

- al componente unione di fatto del possessore o detentore dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato.

Inoltre, anche il promissario acquirente può beneficiare della detrazione anche per gli importi versati in acconto sull’acquisto dell’immobile o versati per i lavori di ristrutturazione se:

- è stato immesso nel possesso dell’immobile;

- esegue gli interventi a proprio carico;

- è stato registrato il contratto preliminare di vendita.

Cosa?

Gli interventi agevolabili sono quelli eseguiti sugli immobili residenziali e che ricadono nella:

  • Manutenzione ordinaria su parti comuni di edificio residenziale - lett. a) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001- Testo unico Edilizia;

  • Manutenzione straordinaria - lett. b) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001- Testo unico Edilizia;

  • Restauro e risanamento conservativo - lett. c) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001- Testo unico Edilizia;

  • Ristrutturazione Edilizia - lett. c) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001- Testo unico Edilizia

Quanto?

Ordinariamente, la detrazione spetta nella misura del 36% delle spese sostenute, nel limite massimo di spesa annuale di 48.000 euro per unità immobiliare.

Con il D.L. n. 83/2012 e con le proroghe successive, l’agevolazione è stata potenziata.

In particolare, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, l’aliquota agevolativa è fissata al 50%, con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare (dal 1° gennaio 2025, salvo ulteriori proroghe della misura potenziata, si tornerà alla misura ordinaria).

Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile. Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità̀ abitativa, per l’individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Nell’ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi.

Come?

Per beneficiare della detrazione è necessario sostenere le spese utilizzando il cosiddetto “bonifico parlante” e inserire i dati catastali identificativi dell’immobile nella dichiarazione dei redditi.

Tuttavia, è bene porre attenzione sul concetto di “capienza fiscale”.

Questo perché ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione e non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.

Ad esempio, se la quota annua detraibile è di 2.000 euro e l’Irpef (trattenuta dal sostituto d’imposta, o comunque da pagare con la dichiarazione dei redditi) nell’anno in questione ammonta a 1.500 euro, la parte residua della quota annua detraibile (500 euro) non può essere recuperata in alcun modo e viene sostanzialmente perduta.


Marco Busdraghi
Dottore Commercialista

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